Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 7 nov 1925
Le deliberazioni della Commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui nell', devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari o di tutti quelli che fanno parte di una Sottocommissione. Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina. È vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione o delle Sottocommissioni. Le cancellature o correzioni, che occorressero, devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazione a margine o in fine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-18