Art. 10
10 / 23In vigore dal 7 nov 1925
Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.
Per le contravvenzioni che si verificano durante le prove scritte l'esclusione è deliberata dai commissari presenti. In caso di disaccordo fra essi, la decisione è rimessa al presidente.
Nei casi più gravi il Ministro per la giustizia può, su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-10