Capo V
Art. 95
123 / 205In vigore dal 24 mag 2001
Gli istitutori addetti al governo stabile delle squadre tengono un registro sul quale annotano i loro giudizi sul contegno di ciascuno dei propri alunni e trascrivono i fatti di maggiore rilievo sui quali debbono riferire ai loro superiori.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-95