Art. 93
Capo V

Art. 93

121 / 205
In vigore dal 24 mag 2001
Ogni istitutore ha di regola il governo stabile di una squadra di convittori. L'istitutore non può separarsi dagli alunni, se prima non li abbia consegnati ad altro istitutore che lo supplisca, o non li abbia condotti a scuola ed affidati alla vigilanza dei professori; li assiste, consiglia e governa durante le ore di studio e di ricreazione; dorme nella medesima loro camerata, si alza per primo e si corica per ultimo; siede a mensa con loro; li accompagna a passeggio, nelle gite, nelle cerimonie ufficiali e nelle visite ai musei, alle gallerie, ai luoghi d'interesse storico, artistico, industriale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-93