Art. 89
Capo V

Art. 89

117 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Il vice-rettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio nei limiti determinatigli dal rettore stesso e durante le assenze di lui lo sostituisce in tutte le funzioni, salvo il disposto dell' di questo regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-89