Art. 86
Capo V

Art. 86

114 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore invia al Ministero, al termine di ogni anno scolastico, pel tramite del R. provveditore agli studi, una relazione sulle condizioni dell'istituto, nei riguardi educativi, didattici e disciplinari, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie: a) sui locali e sull'arredamento; b) sul materiale scientifico e sulla biblioteca; c) sulle condizioni disciplinari ed educative del convitto; d) sulle inscrizioni degli alunni e sui rapporti tra il convitto e le famiglie; e) sugli esami sostenuti dagli alunni; f) sulle manifestazioni più salienti della vita collettiva del Convitto durante l'anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-86