Capo V
Art. 86
114 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore invia al Ministero, al termine di ogni anno scolastico, pel tramite del R. provveditore agli studi, una relazione sulle condizioni dell'istituto, nei riguardi educativi, didattici e disciplinari, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie:
a) sui locali e sull'arredamento;
b) sul materiale scientifico e sulla biblioteca;
c) sulle condizioni disciplinari ed educative del convitto;
d) sulle inscrizioni degli alunni e sui rapporti tra il convitto e le famiglie;
e) sugli esami sostenuti dagli alunni;
f) sulle manifestazioni più salienti della vita collettiva del Convitto durante l'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-86