Art. 83
Capo V

Art. 83

111 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore: corrisponde col Ministero per mezzo del provveditore agli studi, salvo i casi di assoluta urgenza, nei quali può corrispondere direttamente, riferendone nel tempo istesso al provveditore; conserva personalmente le carte di carattere riservato, registrandole in apposita rubrica; regola e vigila i lavori dell'ufficio di segreteria e ne firma tutti gli atti e i certificati; vigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte di tutto il personale addetto al convitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-83