Art. 81
Capo IV

Art. 81

106 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Salvo quanto è disposto nel precedente articolo, il Ministero ha facoltà di annullare i provvedimenti emessi dai rettori dei Convitti nazionali o dai RR. provveditori agli studi pel conferimento degli incarichi di istitutore assistente, quando riconosca che siano state commesse gravi violazioni di leggi o manifesti abusi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-81