Art. 80
Capo IV

Art. 80

105 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
L'incarico di istitutore assistente può essere revocate dal rettore, prima che scada il termine pel quale fu conferito, senza obbligo a speciale indennizzo da parte dell'Amministrazione del convitto, quando ciò sia richiesto da legittimi motivi di servizio e in caso di riconosciuta incapacità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-80