Capo IV
Art. 77
102 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Il Consiglio di amministrazione stabilisce anno per anno il numero degli istitutori assistenti da assumere nel Convitto, e la misura della retribuzione da corrispondere loro, giusta la disposizione dell' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
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