Art. 74
Capo III

Art. 74

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In vigore dal 30 ott 1962
Le prove scritte ed orali degli esami di cui al precedente articolo hanno luogo in Roma. Il numero e la qualità delle prove scritte e delle prove orali, tanto per gli esami di merito distinto quanto per quelli di idoneità, sono stabilite nelle tabelle B e C annesse al presente regolamento. I programmi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-74