Art. 73
Capo III

Art. 73

88 / 205
In vigore dal 30 ott 1962
Salvo quanto è prescritto dall' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni ai posti di vice-rettore e di economo si conferiscono, per un terzo, mediante esame di concorso per merito distinto, rispettivamente agl'istitutori di 1ª e di 2ª classe e ai vice-economi di 1ª e di 2ª classe, e per due terzi, mediante esame di idoneità, rispettivamente agli istitutori e ai vice-economi di 1ª classe. Si applicano ai predetti esami le disposizioni di cui agli e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-73