Capo II
Art. 66
64 / 205In vigore dal 30 ott 1962
Per quant'altro non sia espressamente disposto nei precedenti articoli, si applica relativamente al periodo di prova degli istitutori, vice-economi e maestri elementari straordinari dei Convitti nazionali l' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sue modificazioni.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-66