Capo II
Art. 63
61 / 205In vigore dal 30 ott 1962
L'assegnazione della sede è fatta, d'ufficio, nell'atto stesso in cui si offre la nomina. Il rifiuto della sede assegnata equivale a rifiuto della nomina ed importa gli stessi effetti di cui all'articolo precedente. Nemmeno l'accettazione della sede può essere in alcun modo condizionata.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-63