Art. 56
Capo II

Art. 56

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In vigore dal 30 ott 1962
La Commissione stabilisce l'ordine con cui sono chiamati alla prova orale e alla prova pratica i candidati ammessivi. Perde il diritto alla prova orale e alla prova pratica chi non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-56