Art. 52
Capo II

Art. 52

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In vigore dal 30 ott 1962
Il presidente della commissione esaminatrice dispone tutto ciò che è necessario per garantire la sincerità della prova e la legalità nelle operazioni d'esame. Sono esclusi i candidati che contravvengono a tali disposizioni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-52