Art. 34
Capo II

Art. 34

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In vigore dal 30 ott 1962
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) dell' i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-34