Capo II
Art. 32
30 / 205In vigore dal 30 ott 1962
Alla domanda di ammissione devono essere uniti i documenti seguenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e morale del candidato è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone, e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;
e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri d'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;
f) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;
g) ricevuta del pagamento della tassa, giusta quanto è stabilito nell';
h) quando si tratti di concorsi per posti di istitutore o di vice-economo, il titolo legale di studio (in originale o in copia autentica) giusta quanto è prescritto dall';
i) quando si tratti di concorsi per posti di maestro elementare, un certificato del R. provveditore agli studi attestante che il candidato insegna nelle pubbliche scuole elementari col grado di ordinario;
l) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;
m) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-32