Art. 31
Capo II

Art. 31

29 / 205
In vigore dal 30 ott 1962
La domanda di ammissione, diretta al Ministro della pubblica istruzione, deve pervenire entro il termine indicato nell'avviso, che non può essere minore di un mese dalla data del numero della Gazzetta Ufficiale, nel quale è pubblicato l'avviso; deve essere redatta in carta legale e contenere l'esatta indicazione della residenza del candidato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-31