Capo II
Art. 29
27 / 205In vigore dal 30 ott 1962
I titoli di studio occorrenti per l'ammissione, giusta l' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; sono:
a) per il concorso a posti di istitutore, una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di scienze politiche; oppure uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento; o, infine, uno dei titoli rilasciati, alla fine del corso completo di studi, dagli Istituti superiori istituiti dall'Opera nazionale Balilla a norma dell' del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1449;
b) per il concorso a posti di vice-economo, il diploma di ragioniere rilasciato dalle sezioni di commercio e ragioneria degli istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale o infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, il diploma di licenza liceale o di licenza d'istituto tecnico e di maturità classica o scientifica.
Al concorso per posti di maestro elementare interno sono ammessi esclusivamente i maestri delle pubbliche scuole elementari in attività di servizio con il grado di ordinario.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-29