Art. 28
Capo II

Art. 28

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In vigore dal 30 ott 1962
Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 18 anni; il limite massimo di 40 anni, compiuti alla data del bando. Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-28