Titolo II›Capo I
Art. 24
82 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Ad ogni Convitto nazionale sono addetti i seguenti funzionari ed impiegati;
a) un rettore;
b) un vice-rettore;
c) un economo;
d) un numero di istitutori di ruolo e di maestri elementari adeguato ai bisogni del convitto.
Possono esservi, inoltre, un vice-economo ed istitutori assistenti.
Questi ultimi sono assunti a carico del bilancio del convitto nei modi prescritti dall' del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, e dal capo seguente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-24