Art. 22
Capo II

Art. 22

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In vigore dal 1 ott 1925
Il Ministro della pubblica istruzione esercita l'alta vigilanza sui Convitti nazionali e a tale uopo: annulla le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, anche se approvate dalla Giunta per l'istruzione media, quando siano contrarie alle leggi e ai regolamenti; invia, quando lo reputi opportuno, un suo rappresentante straordinario ad assistere, senza voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; esegue, per mezzo di un suo incaricato di fiducia, le ispezioni ed inchieste, in qualunque ramo dei servizi del convitto; decide, in via definitiva, i ricorsi che siano presentati dal Consiglio di amministrazione del Convitto o da chiunque abbia diretto interesse contro le deliberazioni della Giunta per l'istruzione media; promuove lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nei casi e con le forme previste dall' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-22