Art. 203
Titolo V

Art. 203

203 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
È vietato di adottare per gli alunni dei convitti previsti nel presente titolo un'uniforme simigliante a quella stabilita per gli alunni dei convitti nazionali. L'infrazione a questa norma può essere motivo, a giudizio del R. provveditore agli studi, di temporanea chiusura del convitto sino a quando non sia adottata una uniforme che facilmente e di lontano si distingua da quella degli alunni dei convitti nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-203