Art. 201
Titolo V

Art. 201

201 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
La facoltà di aprire convitti di educazione per alunni di scuole elementari e secondarie è concessa pure ai privati cittadini con le stesse norme stabilite dal Capo 12° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 per l'apertura di istituti privati di istruzione.
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