Art. 2
Titolo I

Art. 2

2 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
In ogni Convitto si conserva l'inventario dei beni, mobili ed immobili. L'inventario è riveduto ogni triennio, allorchè si ricostituisce il consiglio d'amministrazione ed è tenuto al corrente, mediante aggiunte e modificazioni, corrispondenti alle variazioni nel patrimonio del Convitto. L'inventario e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmesse in copia al R. provveditore agli studi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-2