Art. 199
Capo III

Art. 199

101 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Le amministrazioni dei convitti nazionali possono stabilire nel regolamento interno, previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione, un trattamento di quiescenza per gli inservienti che, dopo dieci anni di servizio, siano costretti ad. abbandonarlo, per avanzata età o malferma salute. Al personale di nomina stabile ed attualmente in servizio, le amministrazioni dei convitti debbono usare, con i fondi dell'ex Cassa indennità pel personale di servizio, ed occorrendo con i fondi del proprio bilancio, un trattamento non inferiore a quello che sarebbe ad esso spettato in virtù di precedenti disposizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-199