Capo III
Art. 198
100 / 205In vigore dal 1 ott 1925
I convitti nazionali provvedono all'assicurazione obbligatoria, del personale di servizio contro l'invalidità e la vecchiaia, mediante inscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-198