Art. 197
Capo III

Art. 197

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In vigore dal 1 ott 1925
Al personale di servizio che manchi, comunque, ai propri doveri o che non serbi contegno riguardoso, possono essere inflitte, a seconda della gravità dei fatti, le seguenti punizioni: 1° la multa non superiore a L. 50; 2° la sospensione dal servizio e dalla mercede sino ad un mese; 3° il licenziamento. Le punizioni sono inflitte dal rettore; quella di 3° grado deve essere ratificata dal Consiglio d'amministrazione. Contro i provvedimenti di punizione non è ammesso ricorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-197