Capo III
Art. 197
99 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Al personale di servizio che manchi, comunque, ai propri doveri o che non serbi contegno riguardoso, possono essere inflitte, a seconda della gravità dei fatti, le seguenti punizioni:
1° la multa non superiore a L. 50;
2° la sospensione dal servizio e dalla mercede sino ad un mese;
3° il licenziamento.
Le punizioni sono inflitte dal rettore; quella di 3° grado deve essere ratificata dal Consiglio d'amministrazione.
Contro i provvedimenti di punizione non è ammesso ricorso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-197