Art. 192
Capo II

Art. 192

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In vigore dal 1 ott 1925
La immediata vigilanza sull'igiene e sulla nettezza dei locali e degli arredi destinati alla cucina, alla mensa, al guardaroba o ad uso comune di tutta la famiglia del Convitto spetta al vice-rettore; la stessa vigilanza in ciascuna camerata spetta all'istitutore che è addetto alla rispettiva squadra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-192