Capo II
Art. 191
78 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Il medico del convitto esegue, quando ne sia richiesto dal rettore o di sua iniziativa, improvvise ispezioni igieniche ai locali tutti dell'istituto o ad alcuni di essi, e segnala per iscritto al rettore ogni inconveniente che abbia riscontrato.
Dà inoltre le prescrizioni d'accordo col rettore, per l'impianto e il sistematico aggiornamento delle tabelle biografiche dei convittori.
Propone l'allontanamento dal convitto degli alunni che non siano adatti alla vita in comune.
Sono, in ogni caso, motivo di esclusione dai convitti le seguenti infermità: malattie d'indole nervosa; tubercolosi polmonare anche iniziale; tubercolosi glandolare, articolare e viscerale; deviazioni della colonna vertebrale; claudicazione grave; deformità; balbuzie; sordità grave.
Sono causa di esclusione temporanea dal convitto le malattie prodotte da infezione e da infestazione. Non escludono dal convitto, ma debbono essere curate, perché gli alunni vi possano rimanere, le seguenti infermità: ernie libere, vegetazioni adenoidi, valgismo o varismo degli arti inferiori, trabismo, difetti di accomodazione visiva, carie e deviazione dei denti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-191