Art. 189
Capo II

Art. 189

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In vigore dal 1 ott 1925
Le norme speciali a cui debbono uniformarsi i convittori e tutto il personale a tutela dell'igiene e della nettezza della persona e degli indumenti, dei locali e degli arredi, sono fissate nel regolamento interno, su proposta del medico del convitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-189