Art. 188
Capo II

Art. 188

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In vigore dal 1 ott 1925
Ogni convitto deve avere un medico-chirurgo e un dentista. La vigilanza del medico del convitto deve esercitarsi sui convittori e su tutto il personale addetto al convitto, compreso il personale di servizio. Il regolamento interno di ciascun convitto stabilisce più particolarmente le attribuzioni dei sanitari e le norme per le visite giornaliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-188