Art. 185
Titolo IVCapo I

Art. 185

199 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Il Ministro della pubblica istruzione dà norme generali per il regime alimentare nei convitti nazionali. È vietato in modo assoluto di somministrare liquori ai convittori e a tutto il personale direttivo, educativo, contabile e di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-185