Art. 182
Titolo IVCapo I

Art. 182

196 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Nei locali dei convitti nazionali non possono alloggiare altre persone, all'infuori degli alunni e delle persone indicate negli articoli precedenti o comunque addette al servizio dei convitti stessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-182