Art. 18
Capo II

Art. 18

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In vigore dal 1 ott 1925
È vietato di fare anticipazioni coi fondi della cassa del convitto pel pagamento di stipendi, remunerazioni, indennità o sussidi dovuti o concessi dal Ministero, ai funzionari del convitto. È del pari vietato di assegnare ai detti funzionari statali, sui fondi del convitto, compensi straordinari di qualsiasi natura. Compensi straordinari possono essere deliberati, quando occorra, in favore degli istitutori assistenti e del personale di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-18