Capo VII
Art. 176
190 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Il beneficio del posto gratuito cessa, prima della sua scadenza, nei seguenti casi:
a) quando l'alunno sia allontanato o espulso dal Convitto;
b) quando l'alunno incorra in una delle punizioni di cui alle lettere h) ed i) dell' del regolamento 4 maggio 1925, n. 653 sugli alunni, gli esami e le tasse degli istituti medi d'istruzione;
c) quando l'alunno abbia frequentato per due anni la stessa classe con esito negativo.
Il beneficio è sospeso per un anno quando l'alunno non consegna la promozione alla classe superiore o l'ammissione al corso superiore d'istituti medi.
Il Ministero della pubblica istruzione può, in via eccezionale, mantenere il beneficio all'alunno che, per gravi ragioni di malattia, debitamente comprovata, non abbia potuto usufruire di tutte le sessioni d'esame.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-176