Capo VII
Art. 168
182 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro della P. I. e composta di un funzionario amministrativo o tecnico di grado non inferiore al 6° dell'amministrazione centrale, che la presiede, di un preside o professore dei Regi istituti medi d'istruzione e di un funzionario dei convitti nazionali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-168