Capo VII
Art. 165
179 / 205In vigore dal 1 ott 1925
I posti di cui al precedente articolo sono conferiti mediante concorso per titoli a giovinetti di scarsa fortuna e meritevoli per profitto e buona condotta, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalità, e che raggiungano l'età non inferiore a sei e non superiore a dodici anni al 30 settembre dell'anno in cui il concorso ha luogo.
Dal requisito dell'età indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano già alunni dello stesso convitto o di altro convitto nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-165