Capo II
Art. 16
16 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Il Consiglio di amministrazione ha il compito di deliberare sugli affari che riguardino l'andamento amministrativo del Convitto, l'organizzazione e il funzionamento dei suoi servizi, la conservazione e l'incremento del suo patrimonio.
Esercita, infine, tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dalle leggi e dai regolamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-16