Art. 153
Capo V

Art. 153

152 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore promuove l'istituzione di una biblioteca interna del convitto a vantaggio degli alunni e ne regola il funzionamento e l'incremento, valendosi dell'opera del vice-rettore, a cui può aggregare, come coadiutore, qualcuno degli istitutori o dei maestri o dei convittori alunni degli istituti medi di secondo grado. Il rettore è responsabile della scelta dei libri: il vice-rettore è responsabile della loro conservazione, e del funzionamento della biblioteca, à sensi dell', lettera c).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-153