Art. 15
Capo II

Art. 15

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In vigore dal 1 ott 1925
Spetta, inoltre, al Consiglio di amministrazione di: approvare il regolamento interno del Convitto, proposto dal rettore; stabilire la misura della retta annuale e delle altre corresponsioni a carico dei convittori; stabilire il numero degli istitutori assistenti in rapporto ai bisogni del servizio e fissarne la retribuzione e ratificare i relativi provvedimenti di nomina o di licenziamento presi dal rettore; provvedere alla nomina dei sanitari, degli insegnanti interni e, d'accordo con l'autorità, ecclesiastica, del sacerdote incaricato dell'istruzione religiosa e delle pratiche di culto fissando la misura degli onorari e dei compensi da corrispondere agli stessi; nominare il personale di servizio, e stabilirne il trattamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-15