Capo V
Art. 146
145 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Gl'insegnamenti interni che possono istituirsi sono di regola, i seguenti:
a) per gli alunni delle scuole elementari: lavoro manuale;
b) per gli alunni delle scuole medie di primo grado: disegno, musica, diritti e doveri;
c) per gli alunni delle scuole medie di secondo grado: storia dell'arte, elementi di diritto e di economia, stenografia, scherma, ballo, canto.
Nei convitti femminili di Anagni e di Roma possono istituirsi gl'insegnamenti dei lavori femminili e di economia domestica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-146