Art. 146
Capo V

Art. 146

145 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Gl'insegnamenti interni che possono istituirsi sono di regola, i seguenti: a) per gli alunni delle scuole elementari: lavoro manuale; b) per gli alunni delle scuole medie di primo grado: disegno, musica, diritti e doveri; c) per gli alunni delle scuole medie di secondo grado: storia dell'arte, elementi di diritto e di economia, stenografia, scherma, ballo, canto. Nei convitti femminili di Anagni e di Roma possono istituirsi gl'insegnamenti dei lavori femminili e di economia domestica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-146