Art. 143
Capo V

Art. 143

142 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Quando il Consiglio d'amministrazione non ritenga di istituire le classi interne, di cui all'articolo precedente, i convittori che non abbiano trovato posto negl'istituti pubblici di istruzione media sono restituiti alle famiglie, le quali restano in tal caso obbligate verso l'amministrazione del convitto per la quota di retta, corrispondente al tempo di effettiva permanenza dei convittori nel convitto, e per le altre spese accessorie e personali effettivamente eseguite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-143