Capo V
Art. 143
142 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Quando il Consiglio d'amministrazione non ritenga di istituire le classi interne, di cui all'articolo precedente, i convittori che non abbiano trovato posto negl'istituti pubblici di istruzione media sono restituiti alle famiglie, le quali restano in tal caso obbligate verso l'amministrazione del convitto per la quota di retta, corrispondente al tempo di effettiva permanenza dei convittori nel convitto, e per le altre spese accessorie e personali effettivamente eseguite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-143