Art. 14
Capo II

Art. 14

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In vigore dal 1 ott 1925
Il Consiglio di amministrazione: esamina ed approva, entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo; cura che tutte le spese siano mantenute nei limiti del bilancio; autorizza preventivamente l'esecuzione delle spese straordinarie, anche se queste siano già inscritte in bilancio; determina caso per caso, con deliberazioni motivate, e previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media quando sia da adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata per i contratti non eccedenti il valore di lire tremila; determina le condizioni generali per i servizi ad economia, quando, risolva di provvedere in tal modo alla fornitura dei generi alimentari e ai bisogni immediati dell'Istituto; esamina e discute i parziali rendimenti di conti, secondo le norme del regolamento di contabilità; stabilisce, entro il 15 gennaio, il verbale di chiusura; approva i risultati della gestione; esamina ed approva il conto consuntivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-14