Capo III
Art. 137
96 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Nei giorni che sono stabiliti dal regolamento interno e nei periodi di più vacanze scolastiche consecutive, il rettore può accordare agli alunni che non abbiano demeritato, di recarsi presso le loro famiglie o presso i rappresentanti di queste.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-137