Art. 135
Capo III

Art. 135

94 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore informa le famiglie e i loro rappresentanti dei comportamenti dei convittori ogni volta che lo creda opportuno, di regola, ogni bimestre con una nota sulla condotta sul profitto scolastico, sulla salute e sullo sviluppo fisico dei convittori stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-135