Art. 132
Capo II

Art. 132

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In vigore dal 1 ott 1925
I convittori sono distribuiti in isquadre, secondo la loro età e le scuole che frequentano. Di regola, ogni squadra ha non più di venti alunni. Ciascuna squadra può essere intitolata dal nome di un antico alunno del convitto, che sia caduto in guerra o si sia segnalato negli studi superiori o nelle carriere civili o militari. Ogni squadra ha un capo squadra, che vi adempie gli obblighi che gli sono dettati dal rettore o dal vice rettore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-132