Capo II
Art. 128
68 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Tutti gli ufficiali del convitto debbono:
serbare nel convitto e fuori un contegno che sia esempio di educazione morale e civile, di compostezza, di decoro;
cooperare, sotto il governo del rettore, al conseguimento dei fini di cui all'articolo precedente;
riferire al rettore o al vice rettore ogni fatto che richieda speciali provvedimenti educativi, disciplinari, igienici o profilattici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-128