Art. 128
Capo II

Art. 128

68 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Tutti gli ufficiali del convitto debbono: serbare nel convitto e fuori un contegno che sia esempio di educazione morale e civile, di compostezza, di decoro; cooperare, sotto il governo del rettore, al conseguimento dei fini di cui all'articolo precedente; riferire al rettore o al vice rettore ogni fatto che richieda speciali provvedimenti educativi, disciplinari, igienici o profilattici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-128