Art. 123
Titolo IIICapo I

Art. 123

169 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
I semi-convittori debbono una retta mensile stabilita dal Consiglio di amministrazione, per i soli mesi di scuola. I semi-convittori sono trattenuti in convitto durante il giorno e prendono parte ad una sola refezione in comune con i convittori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-123